Art. 3.

      1. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun ente previdenziale le somme già versate a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, di oneri accessori nonché di sanzioni amministrative, ad eccezione delle somme versate a titolo di interessi di dilazione e per eventuali spese legali connesse ad atti giudiziari e a precetti già notificati, per effetto delle domande di condono presentate nei termini e per gli effetti dell'articolo 116, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1o febbraio 1996, n. 40. Tali importi devono essere imputati alle partite debitorie più remote, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5.